Dal 1° aprile 2017 è entrata in vigore la cosiddetta Legge Gelli (n. 24/2017) che regola l’intera materia della sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché la materia della responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
La norma interessa quanti svolgono effettivamente la professione (quindi coloro che hanno almeno un cliente) poiché, per giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione, la semplice iscrizione all’Albo non equivale a esercizio della professione, in mancanza di clienti che possano reclamare un danno.
L’esistenza della copertura viene comunicata al cliente al momento dell’assunzione dell’incarico, fornendo l’indicazione di Compagnia e numero di polizza in calce al modulo di consenso informato.
Campi – Cassa di Assistenza Mutua tra gli Psicologi Italiani – è un’associazione volontaria di psicologi senza fine di lucro, creata nel 1995 dai componenti del primo Consiglio Nazionale, per offrire agli iscritti all’Albo degli psicologi tutele e servizi che contribuiscano alla serenità degli iscritti nello svolgimento della professione.
Le convenzioni assicurative attualmente offerte da Campi ai soci che intendono aderirvi sono tre:
– Rc verso terzi e professionale / Tutela giudiziaria
– Infortuni dello psicologo e dei familiari (coniuge/convivente e figli) per caso morte, invalidità permanente e diaria da ricovero, gesso e successiva convalescenza, a seguito di fatto traumatico, non quindi a seguito di malattia. Può essere anche incluso il Rimborso Spese Mediche (RSM) da infortuni
– Multirischio dello studio professionale – che può essere presso la propria abitazione, oppure anche costituito in forma di persona giuridica – per coprire l’incendio dell’immobile e del contenuto, il furto e gli apparati elettronici
L’adesione alle convenzioni di Campi è, in linea generale, riservata agli iscritti all’Albo degli psicologi. Prima dell’iscrizione all’albo professionale, è consentita l’adesione per la frequenza del corso propedeutico all’esame di Stato e per prosecuzioni dello stesso su base volontaria.
Le convenzioni di Campi offrono un ventaglio di alternative di copertura, sia per la Responsabilità civile che per gli Infortuni (sono riportate nella Tabella dei contributi, reperibile sul sito internet) e per la Multirischio dello studio, che è opportuno esaminare prima di procedere con l’adesione informatica.
L’adesione alle convenzioni di Rc e/o Infortuni si effettua attraverso la registrazione all’area riservata . Terminata la compilazione del modulo di adesione, è possibile scegliere la prestazione desiderata ed in ultimo completare la procedura con il pagamento attraverso carta di credito o bonifico bancario.
Una volta eseguito il pagamento del contributo dovuto in base alle scelte assicurative effettuate, viene inviato alla mail l’attestato di copertura: immediatamente se la transazione è avvenuta con carta di credito o 3 giorni lavorativi, se il pagamento è avvenuto con bonifico.
Allianz SpA è l’assicuratore delle tre convenzioni assicurative. Si tratta di un gruppo assicurativo di primissimo rilievo mondiale, con un invidiabile livello di qualità del servizio prestato, soprattutto in fase di sinistro.
Come previsto dalla normativa vigente, i testi contrattuali dei contratti assicurativi sono integralmente pubblicati sul sito internet sotto la voce Convenzioni.
Le convenzioni di Campi hanno periodo fisso:
a) la Rc professionale e Infortuni, dal 31 ottobre di ogni anno al successivo:
b) la Multirischio, dal 30 giugno di ogni anno al successivo.
Chi aderisce nel corso del secondo semestre di ciascuna annualità, ossia dal 30 aprile (per la Rc prof. e/0 Infortuni) o dal 30 giugno (per la Multirischio) di ogni anno, a seconda della convenzione, versa contributi ridotti al 60% del costo annuo.
Se dopo l’adesione iniziale alle convenzioni Rc professionale e Infortuni si verifica l’esigenza di ampliare le scelte di copertura assicurativa, mediante un nuovo accesso all’area riservata è possibile scegliere una “nuova adesione” dal menù a sinistra. Nella videata successiva, dopo aver selezionato la copertura che si intende integrare, appariranno le opzioni disponibili.
La garanzia della rc professionale è, da sempre, estesa anche ai fatti dovuti a colpa grave. Questo aspetto interessa, in particolare, gli psicologi che prestano la loro opera professionale quali dipendenti pubblici poiché lo Stato deve rispondere del loro operato ma ha facoltà di rivalsa in caso di colpa grave.
Premesso che, come tutte le coperture assicurative, l’operatività dell’assicurazione inizia dalle ore 24 del giorno di pagamento dell’importo dovuto, la garanzia della Rc professionale ha retroattività illimitata, mentre la garanzia della tutela giudiziaria ha retroattività di 5 anni.
Il contratto prevede, in caso di cessazione dell’attività per qualsiasi causa, l’ultrattività di:
– dieci anni per la Rc professionale, a copertura dei reclami che possano essere ricevuti dall’assicurato, o dagli eredi in caso di decesso, per gli errori professionali colposi verificatisi durante la vigenza dell’assicurazione, incluso il periodo di pregressa;
– cinque anni per la Tutela giudiziaria, per le spese legali sostenute dall’assicurato, o dagli eredi in caso di decesso, relativamente alle vertenze insorte o delle quali si viene a conoscenza durante la vigenza dell’assicurazione, incluso il periodo di pregressa, sempreché sia stata attivata la garanzia postuma sulla copertura della Rc professionale.
Ai fini dell’operatività della garanzia postuma, essa deve essere RICHIESTA attraverso apposito modulo di adesione online.
La garanzia della Rc professionale, in base alle specifiche clausole, prevede anche:
– Danni patrimoniali
– Rc derivante dalla conduzione dello studio professionale privato
– Perdita, distruzione o deterioramento di atti o titoli non al portatore
– Attività di docenza o titolare di cattedra
– Funzioni di carattere pubblico o giudiziario
– Violazione di norme relative alla sicurezza sul lavoro
– Violazione di norme relative alla c.d. privacy (GDPR)
– Esercizio della Pet Therapy
La garanzia è prestata senza alcuna franchigia o scoperto a carico dell’assicurato.
Le due convenzioni prevedono la seguente estensione territoriale:
– Rc professionale, Unione europea (incl. Svizzera, RSM e SCV)
– Infortuni, mondo intero.
La garanzia dell’invalidità permanente nella copertura infortuni prevede una franchigia del 3% (Tabella Inail) fino al 10% di invalidità permanente accertata, oltre tale misura non si applica alcuna franchigia. Inoltre se l’invalidità permanente accertata supera il 50%, viene liquidato il 100% del capitale assicurato.
La garanzia Infortuni, in base alle specifiche clausole, prevede anche:
La specifica circolare dell’Inail non menziona alcuna malattia professionale per lo psicologo e non è stato, pertanto, possibile prevedere alcunché al riguardo.
Il rischio Hiv ed epatite B e C, contratti a seguito di infortunio professionale ed accertati secondo le modalità previste dalla specifica clausola, costituiscono rischio coperto nella convenzione infortuni, fino al 50% del capitale assicurato per il caso di invalidità permanente.
Se si verifica un fatto coperto dal tipo di assicurazione acquistata, entro 30 giorni dall’evento, si deve inviare alla segreteria di CAMPI (segreteria@cassamutuapsicologi.it ) un documento attestante l’i iscrizione all’Albo professionale (o la frequenza al tirocinio propedeutico all’Esame di Stato), una dettagliata descrizione dell’accaduto con copia di tutti i documenti (richieste di danno, atti giudiziari, documentazione medica) pertinenti il caso. Se accade un infortunio alla guida di un mezzo è necessario inviare anche copia della patente.
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Il Servizio curato in collaborazione con la Casa Editrice Scientifica e Agenzia Formativa e Provider...
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