RECLAMO PER CONTRAZIONE VIRUS CODIV-19 ALLO STUDIO PROFESSIONALE
A seguito delle molteplici richieste pervenute, circa l’eventuale reclamo di un paziente che afferma di aver contratto l’infezione da Covid-19 in occasione della frequentazione dello studio professionale dell’assicurato, considerata la delicatezza della materia, abbiamo interpellato gli assicuratori che, relativamente alla copertura prestata dalla Convenzione Rc Professionale CAMPI/Allianz, hanno precisato quanto segue:
Le condizioni di polizza prevedono che la Compagnia tenga indenne l’Assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento per i “danni, conseguenti a morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose, involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, nell’esercizio dell’attività di psicologo o psicoterapeuta, nonché di dottore in tecniche psicologiche”. L’infezione da Covid, contratta dal paziente per “causa” riconducibile all’attività del professionista psicologo, può dunque ritenersi ricompresa nel concetto di “lesioni personali” oggetto di garanzia, vista peraltro l’assenza di specifiche esclusioni contrattuali ad essa relative; resta fermo che incombe sul terzo danneggiato l’assoluzione dell’onere probatorio, relativamente all’esistenza di un nesso causale tra la patologia contratta e l’attività dello psicologo o comunque l’inerenza della stessa rispetto al luogo ove l’attività medica è stata prestata.
Potrete rilevare come, ancora una volta, con questa ampia valutazione della portata della garanzia prestata, si manifesti l’importanza di avere un partner assicurativo del livello di Allianz, a tutela della serenità che l’adesione alla nostra Convenzione offre a tutti gli psicologi, nello svolgimento della loro attività.