Rinuncia alla RIVALSA
Ci viene spesso richiesto se le nostre convenzioni prevedono la rinuncia alla rivalsa.
Bisogna prima chiarire di cosa parliamo: nella garanzia infortuni è normale che una polizza ben fatta (e la polizza di Campi ce l’ha, v. art. 3.19) abbia la rinuncia dell’assicuratore a rivalersi verso il responsabile dell’infortunio per quanto ha versato al suo assicurato (allo psicologo nel nostro caso) che, così, potrà avere, oltre all’indennizzo ricevuto dalla polizza infortuni (il cui premio aveva lui stesso pagato!), anche il risarcimento che otterrà dal terzo responsabile del danno (o dal suo assicuratore; l’esempio tipico è l’incidente stradale avvenuto per colpa di un terzo). Ed è chiarissimo perché, in questo caso, l’assicuratore rinunci ad un suo diritto: per favorire l’assicurato, il suo cliente (e per altre ragioni di mercato, che tralasciamo).
Venendo alla rc professionale, la supposta fattispecie sarebbe la seguente: lo psicologo che opera in una struttura sanitaria (a seguito di una causa intentata da un paziente, ad esempio) potrebbe essere riconosciuto responsabile del danno “in solido” con la struttura stessa, caso in cui ambedue sarebbero obbligati al risarcimento e, quindi, il danneggiato potrebbe esigere l’integrale rifusione del danno da uno solo dei due, il quale, in virtù del pagamento, otterrebbe un diritto di rivalsa nei confronti dell’altro obbligato, per la quota di sua responsabilità.
La richiesta che ci viene fatta mira a sapere se in questo caso l’assicuratore dello psicologo rinunci, contrattualmente, alla rivalsa alla quale avrebbe diritto. La risposta è NO. La materia della rc professionale degli esercenti le professioni sanitarie, alla quale è uniformata la specifica convenzione di Campi, è oramai regolata dalla c.d. legge Gelli (n. 24/2017, in vigore dal 1° aprile 2017) che, pur se ancora carente dei diversi regolamenti attuativi, non prevede la responsabilità solidale, ognuno paga per la sua quota di responsabilità, e, quindi, non può prevedere alcuna rinuncia alla rivalsa dell’assicuratore dello psicologo, nel nostro caso. Non si vede, tra l’altro, perché l’assicuratore di una delle due parti riconosciute responsabili in solido, diciamo dello psicologo, essendo oramai obbligatoria l’assicurazione sia per le strutture che per i professionisti, dovrebbe rinunciare al suo diritto di regresso verso l’assicuratore della struttura, un terzo (in genere ritenuto più solvibile e verso il quale, pertanto, il paziente danneggiato rivolgerà la sua eventuale richiesta di risarcimento integrale).